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Articolo 5 Legge sull'ordinamento penitenziario

(L. 26 luglio 1975, n. 354)

[Aggiornato al 20/03/2024]

Caratteristiche degli edifici penitenziari

Dispositivo dell'art. 5 Legge sull'ordinamento penitenziario

Gli istituti penitenziari devono essere realizzati in modo tale da accogliere un numero non elevato di detenuti o internati.

Gli edifici penitenziari devono essere dotati di locali per le esigenze di vita individuale e di locali per lo svolgimento di attività lavorative, formative e, ove possibile, culturali, sportive e religiose(1).

Note

(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 1 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 2 ottobre 2018, n. 124.

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