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Articolo 9 Legge sulle locazioni abitative

(D.lgs. 9 dicembre 1998, n. 431)

[Aggiornato al 01/01/2020]

Disposizioni per i fondi per la previdenza complementare

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 9 Legge sulle locazioni abitative

Articolo abrogato dal D.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.

[I fondi per la previdenza complementare regolamentati dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che detengono direttamente beni immobili possono optare per la libera determinazione dei canoni di locazione oppure per l'applicazione dei contratti previsti dall'articolo 2, comma 3, della presente legge. Nel primo caso, tuttavia, i redditi derivanti dalle locazioni dei suddetti immobili sono soggetti all'IRPEG.]

Rel. Camera dei Deputati L. 431/1998

(Relazione alla Camera dei Deputati sulla L. 431/1998 recante la "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo")

0 L’articolo 9, introdotto dal Senato, dà facoltà ai fondi per la previdenza complementare, che detengano direttamente immobili, di optare tra un regime contrattuale che preveda la libera determinazione del canone e quello relativo ai contratti di cui al comma 3 dell’articolo 2, ossia secondo modalità conformi a quelle stabilite nei contratti-tipo. Poiché i predetti fondi già usufruiscono, sulla base della vigente normativa, di agevolazioni fiscali, l’ultimo periodo dell’articolo 9 stabilisce che, nel caso in cui essi optino per la libera determinazione dei canoni, i redditi derivanti dalle locazioni sono soggetti all’Irpeg.

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