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Articolo 133 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Spese per omologazione

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 133 Legge fallimentare

Articolo abrogato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

[Alle spese di omologazione si provvede con le somme liquide del fallimento, mediante prelevamenti disposti dal giudice delegato.

Se non vi sono somme liquide, il giudice dispone che si proceda alle spese di omologazione con prenotazione a debito.

Per il rimborso delle spese anticipate dall'erario si provvede a norma dell'art. 91.]

Massime relative all'art. 133 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 12770/1991

La giurisdizione delle commissioni tributarie in materia d'imposta di registro, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, deve essere affermata anche quando, trattandosi di registrazione con prenotazione a debito (nella specie, secondo le previsioni degli artt. 91 e 133 della legge fallimentare), la controversia insorga in via di contestazione della nota compilata dal cancelliere e resa esecutiva con provvedimento del capo dell'ufficio giudiziario (art. 43 att. c.p.c.), restando di conseguenza esclusa la denunciabilitą di tale provvedimento secondo le regole dettate dal codice di rito in tema di opposizione a decreto ingiuntivo.

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