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Articolo 83 bis Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Clausola arbitrale

Dispositivo dell'art. 83 bis Legge fallimentare

(1) Se il contratto in cui è contenuta una clausola compromissoria è sciolto a norma delle disposizioni della presente sezione, il procedimento arbitrale pendente non può essere proseguito.

Note

(1) Articolo aggiunto dal d.lgs. 5/2006.

Ratio Legis

Il legislatore ha optato per la sospensione del procedimento arbitrale, per non incorrere nel rischio di giungere ad un lodo che regoli situazioni ormai superate dalla procedura fallimentare nella realtà dei fatti.

Massime relative all'art. 83 bis Legge fallimentare

Cass. civ. n. 10800/2015

Nel caso di convenzione contenente una clausola compromissoria stipulata prima della dichiarazione di fallimento di una delle parti (nella specie, una clausola di arbitrato internazionale), il mandato conferito agli arbitri non è soggetto alla sanzione dello scioglimento prevista dall'art. 78 legge fall., configurandosi come atto negoziale riconducibile all'istituto del mandato collettivo e di quello conferito anche nell'interesse di terzi. Tale interpretazione trova indiretta conferma nel disposto dell'art. 83 bis legge fall., atteso che, se il procedimento arbitrale pendente non può essere proseguito nel caso di scioglimento del contratto contenente la clausola compromissoria, deve, di contro, ritenersi che detta clausola conservi la sua efficacia ove il curatore subentri nel rapporto, non essendo consentito a quest'ultimo recedere da singole clausole del contratto di cui chiede l'adempimento.

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