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Articolo 40 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Nomina del comitato

Dispositivo dell'art. 40 Legge fallimentare

(1) Il comitato dei creditori è nominato dal giudice delegato entro trenta giorni dalla sentenza di fallimento (2) sulla base delle risultanze documentali, sentiti il curatore e i creditori che, con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente, hanno dato la disponibilità ad assumere l'incarico ovvero hanno segnalato altri nominativi aventi i requisiti previsti. Salvo quanto previsto dall'articolo 37 bis, la composizione del comitato può essere modificata dal giudice delegato in relazione alle variazioni dello stato passivo o per altro giustificato motivo.

Il comitato è composto di tre o cinque membri scelti tra i creditori, in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti (3) ed avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi.

Il comitato (4), entro dieci giorni dalla nomina, provvede, su convocazione del curatore, a nominare a maggioranza il proprio presidente.

La sostituzione dei membri del comitato avviene secondo le modalità stabilite nel secondo comma.

Il comitato dei creditori si considera costituito con l'accettazione, anche per via telematica, della nomina da parte dei suoi componenti, senza necessità di convocazione dinanzi al curatore ed anche prima della elezione del suo presidente.

Il componente del comitato che si trova in conflitto di interessi si astiene dalla votazione.

Ciascun componente del comitato dei creditori può delegare (5) in tutto o in parte l'espletamento delle proprie funzioni ad uno dei soggetti aventi i requisiti indicati nell'articolo 28, previa comunicazione al giudice delegato.

Note

(1) Articolo così sostituito dal d.lgs. 5/2006.
(2) Termine ampiamente anticipato, visto che prima del 2006 erano previsti dieci giorni dal decreto di esecutività dello stato passivo.
(3) La necessità di creare un organo che rispecchi con equilibrio la qualità e quantità dei crediti è un'altra novità introdotta dalla riforma del 2006. Va considerato, in ogni caso, che i componenti del comitato vengono nominati solo provvisoriamente, poiché la maggioranza dei creditori ammessi può presentare in un momento successivo altre designazioni ai sensi dell'art. 37 bis della l. fall.
(4) In precedenza, la nomina del presidente competeva al giudice delegato.
(5) La delega è prevista nell'ottica di conferire a soggetti tecnicamente preparati l'incarico di seguire la procedura in luogo del creditore, vista la necessità di possedere nozioni giuridiche e contabili specifiche che quest'ultimo potrebbe non avere.

Ratio Legis

La riforma del 2006-07 ha dettagliato la disciplina sulla nomina del comitato dei creditori, sostanzialmente rimessa ai creditori stessi, anche se formalmente essa compete al giudice delegato.

Massime relative all'art. 40 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 3274/2011

In tema di concordato fallimentare, proposto (nella specie, da un terzo) nella vigenza del d.l.vo n. 5 del 2006 e prima del d.l.vo n. 169 del 2007, in una procedura di fallimento disciplinata, ad ogni altro effetto, dal testo originario del r.d. n. 267 del 1942, perchč aperta anteriormente all'entrata in vigore del cit. d.l.vo n. 5 ed ai sensi dell'art. 150 dello stesso, trovano immediata applicazione - al fine di evitare insanabili contraddizioni sistematiche - e disposizioni della legge fallimentare, come modificate, che siano implicitamente richiamate dalla disciplina del concordato e rilevanti per la nuova conformazione dell'istituto, come il novellato art. 40 legge fallim., che prevede il dovere di astensione per il componente del comitato dei creditori in conflitto di interessi. Ne consegue che il voto espresso da tale componente, pur implicando violazione del predetto obbligo, non comporta, tuttavia, conseguenze sulla regolaritā del procedimento laddove resti indimostrata l'esistenza di un danno cagionato da tale partecipazione e qualora la delibera, con cui č stato espresso il parere, non sia stata fatta oggetto di un tempestivo reclamo ex art.36 legge fall.

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