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Articolo 2 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Liquidazione coatta amministrativa e fallimento

Dispositivo dell'art. 2 Legge fallimentare

La legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per i quali la liquidazione coatta amministrativa può essere disposta e l'autorità competente a disporla.

Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa (1) non sono soggette al fallimento (2), salvo che la legge diversamente disponga.

Nel caso in cui la legge ammette la procedura di liquidazione coatta amministrativa e quella di fallimento si osservano le disposizioni dell'art. 196 (3).

Note

(1) Per legge, sono tali, tra le altre: le banche, le SIM, SICAV, società di gestione del risparmio, società di gestione accentrata, le imprese di assicurazione, i consorzi agrari, le imprese sociali.
(2) Sono, però, ammesse al concordato preventivo (art. 195, comma 7, l. fall.).
(3) L'art. 196 adotta il criterio della prevenzione, quindi l'apertura di una delle procedure prima dell'altra, la esclude.

Ratio Legis

Il legislatore ha voluto sottrarre alla disciplina del fallimento alcune imprese che operano in specifici settori dell'economia, la cui attività è soggetta al rilascio di una autorizzazione amministrativa e che sono continuamente sottoposte alla vigilanza pubblica (es. banche).

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