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Articolo 57 Legge equo canone

(L. 27 luglio 1978, n. 392)

[Aggiornato al 12/11/2014]

Esenzioni fiscali ed onorari professionali

Dispositivo dell'art. 57 Legge equo canone

Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle controversie in materia di locazione il cui valore non eccede le lire 600.000, nonché i provvedimenti di cui all'articolo 44, sono esenti dall'imposta di bollo e di registro; negli stessi casi gli onorari di avvocato e procuratore sono ridotti alla metà(1).

È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Note

(1) Le altre spese, tasse e diritti, diverse dall’imposta di bollo e di registro, restano pertanto dovute.

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