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Articolo 60 Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

(L. 31 maggio 1995, n. 218)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Rappresentanza volontaria

Dispositivo dell'art. 60 Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

1. La rappresentanza volontaria è regolata dalla legge dello Stato in cui il rappresentante ha la propria sede d'affari sempre che egli agisca a titolo professionale e che tale sede sia conosciuta o conoscibile dal terzo. In assenza di tali condizioni si applica la legge dello Stato in cui il rappresentante esercita in via principale i suoi poteri nel caso concreto.

2. L'atto di conferimento dei poteri di rappresentanza è valido, quanto alla forma, se considerato tale dalla legge che ne regola la sostanza oppure dalla legge dello Stato in cui è posto in essere.

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