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Articolo 50 Riordino della finanza degli enti territoriali

(D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504)

[Aggiornato al 01/01/2020]

Entrata in vigore

Dispositivo dell'art. 50 Riordino della finanza degli enti territoriali

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 1 gennaio 1993.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1992

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