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Articolo 35 Riordino della finanza degli enti territoriali

(D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504)

[Aggiornato al 01/01/2020]

Fondo ordinario

Dispositivo dell'art. 35 Riordino della finanza degli enti territoriali

1. Il fondo ordinario di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 34 è costituito dal complesso delle dotazioni ordinarie e perequative e dei proventi dell'addizionale sui consumi dell'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 511 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 20 del 1989, riconosciuto alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane nell'anno 1993, ridotto, per la quota spettante ai comuni, di un importo pari al gettito dovuto per l'anno 1993 dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.), calcolata sulla base dell'aliquota del quattro per mille, al netto della perdita del gettito derivante dalla soppressione dell'I.N.V.I.M. individuata nella media delle riscossioni del triennio 1990-1992.

2. I proventi dell'addizionale di cui al comma 1 da riconoscere per l'anno 1993 ai fini della loro confluenza nel fondo ordinario sono determinati per i comuni al netto dell'importo di lire 130 miliardi destinato al finanziamento degli oneri di cui all'articolo 31, comma 2, lettere b) e c), che restano a carico del bilancio statale. A decorrere dall'anno 1994 le addizionali di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni, sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo dell'energia elettrica ed acquisite all'erario con versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale.

3. L'eventuale eccedenza tra le somme versate all'erario ai sensi del comma 2 e i proventi dell'addizionale confluiti nel fondo ordinario, aumentati dell'incremento annuo determinato ai sensi del comma 4 e dell'importo di lire 130 miliardi, è portata in aumento del fondo ordinario dell'anno successivo ed è ripartita tra le province, i comuni e le comunità montane con i criteri di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b).

4. Il fondo ordinario di cui al comma 1, al lordo delle riduzioni previste per la quota spettante ai comuni, costituisce la base di riferimento per l'aggiornamento delle risorse correnti degli enti locali. L'aggiornamento è operato con riferimento ad un andamento coordinato con i principi di finanza pubblica e con la crescita della spesa statale, in misura pari ai tassi di incremento, non riducibili nel triennio, contenuti nei documenti di programmazione economico- finanziaria dello Stato. Per gli anni 1994 e 1995 l'incremento è pari al tasso di inflazione programmato, così come indicato nel documento di programmazione economico-finanziaria dello Stato per il triennio 1993-1995. Gli incrementi annuali così calcolati, per la parte spettante alle amministrazioni provinciali ed ai comuni sono destinati, a decorrere dal 1994, esclusivamente alla perequazione degli squilibri della fiscalità locale. Per la parte spettante alle comunità montane, gli incrementi affluiscono al fondo ordinario.

5. Il calcolo del gettito dell'I.C.I. dovuto per l'anno 1993 è definito con le modalità prescritte dall'articolo 18. Ai fini della determinazione della quota di fondo ordinario spettante ai comuni l'importo del gettito dell'I.C.I. così risultante ha valenza triennale a decorrere dal 1993 e, in occasione dei successivi aggiornamenti, deve tenere conto degli ulteriori accertamenti definitivi effettuati per l'anno 1993 dall'amministrazione finanziaria entro i termini di prescrizione. Gli accertamenti devono essere comunicati annualmente entro il 30 aprile dal Ministero delle finanze ai Ministeri dell'interno e del tesoro.

6. Sul fondo ordinario è accantonata ogni anno una quota di 100.000 milioni per l'attivazione delle procedure di allineamento alla media dei contributi e di mobilità del personale previste dal citato articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989(1).

Note

(1) Il D. Lgs. 30 giugno 1997, n. 244 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che a decorrere dall'applicazione della nuova disciplina dei tributi locali di cui all'articolo 3, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 cessano di avere efficacia le disposizioni contenute negli articoli da 34 a 43 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

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