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Articolo 7 Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale

(R.D. 28 maggio 1931, n. 601)

[Aggiornato al 09/12/2023]

Dispositivo dell'art. 7 Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale

I reati per i quali la legge stabilisce soltanto la «pena pecuniaria», senza indicazione della specie, si considerano contravvenzioni se la pena non supera le lire duemila, e si considerano delitti se la pena supera le lire duemila.

Non si tiene conto degli aumenti di pena derivanti dal concorso di circostanze aggravanti.

I reati per i quali la legge stabilisce soltanto una pena pecuniaria proporzionale, senza indicazione della specie, si considerano contravvenzioni.

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