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Articolo 19 quater Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale

(R.D. 28 maggio 1931, n. 601)

[Aggiornato al 09/12/2023]

Affidamento degli animali sequestrati o confiscati

Dispositivo dell'art. 19 quater Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale

Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno.

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