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Articolo 25 Disposizioni per lo sviluppo della proprietą coltivatrice

(L. 26 maggio 1965, n. 590)

[Aggiornato al 16/07/2022]

Dispositivo dell'art. 25 Disposizioni per lo sviluppo della proprietą coltivatrice

Agli acquirenti di fondi rustici ai termini del precedente titolo 1, sono estese le disposizioni e le agevolazioni tributarie per la formazione o l'arrotondamento della proprietà contadina richiamate e contenute nella legge 2 giugno 1961, n. 451, e successive modificazioni ed integrazioni.

Agli atti, ai titoli, alle formalità e a quant'altro concerne le operazioni di mutuo e di prestito agevolato, sono estese - in quanto non contrastanti con le norme recate dalla presente legge - le disposizioni di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli interventi previsti dall'articolo 12 che sono considerati, a tutti gli effetti, attività di formazione di proprietà contadina.

Nessuna imposta o tassa è dovuta per gli atti posti in essere ai fini dell'applicazione del precedente articolo 8.

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