Il diritto di prelazione previsto dall'articolo 8 non può essere esercitato quando i terreni vengano acquistati dagli Enti ai sensi e per gli scopi previsti dal precedente articolo 12, o quando vengano acquistati o venduti dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).
Sono estinti ad ogni effetto tutti i diritti di uso civico e le servitù civiche che eventualmente gravino sui terreni trasferiti in proprietà agli Enti o alla Cassa per la formazione della proprietà contadina, salvo indennizzo da far valere sul prezzo di acquisto.