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Articolo 21 Disposizioni sulle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie

(D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472)

[Aggiornato al 01/01/2021]

Sanzioni accessorie

Dispositivo dell'art. 21 Disposizioni sulle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie

1. Costituiscono sanzioni amministrative accessorie:

  1. a) l'interdizione, per una durata massima di sei mesi, dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore di societą di capitali e di enti con personalitą giuridica, pubblici o privati;
  2. b) l'interdizione dalla partecipazione a gare per l'affidamento di pubblici appalti e forniture, per la durata massima di sei mesi;
  3. c) l'interdizione dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni amministrative per l'esercizio di imprese o di attivitą di lavoro autonomo e la loro sospensione, per la durata massima di sei mesi;
  4. d) la sospensione, per la durata massima di sei mesi, dall'esercizio di attivitą di lavoro autonomo o di impresa diverse da quelle indicate nella lettera c).

2. Le singole leggi d'imposta, nel prevedere i casi di applicazione delle sanzioni accessorie, ne stabiliscono i limiti temporali in relazione alla gravitą dell'infrazione e ai limiti minimi e massimi della sanzione principale.

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