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Articolo 20 Disposizioni sulle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie

(D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472)

[Aggiornato al 29/06/2024]

Decadenza e prescrizione

Dispositivo dell'art. 20 Disposizioni sulle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie

1. L'atto di contestazione di cui all'articolo 16, ovvero l'atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno succcessivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi. Entro gli stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell'articolo 17, comma 3(1)(2).

2. Se la notificazione è stata eseguita nei termini previsti dal comma 1 ad almeno uno degli autori dell'infrazione o dei soggetti obbligati in solido il termine è prorogato di un anno.

3. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento.

Note

(1) Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, ha disposto che "Anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che scadono a decorrere dal 1º gennaio 2018, sono fissati al 30 giugno 2020 limitatamente alle somme e alle attività oggetto della procedura di regolarizzazione ai sensi del presente articolo".
(2) Il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, ha disposto, con l'art. 1, comma 9, che "In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento ai periodi di imposta fino al 31 dicembre 2015, oggetto dei processi verbali di constatazione di cui al comma 1, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni".
Ha inoltre disposto, con l'art. 9, comma 6, che "In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento alle violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015, oggetto del processo verbale di constatazione, i termini di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni".

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m.c. chiede
sabato 30/01/2021 - Lombardia
“Nel 1984 i miei genitori effettuarono una modifica alla loro casa di XXX, quella dove io abito ora. La modifica consisté nel trasformare il garage in abitazione. All’epoca non denunciarono i lavori al Catasto contraendo così un debito nei confronti degli enti preposti di allora. In quegli anni papà e mamma erano comproprietari della casa. Io vivevo con loro (sono figlio unico), ma non ero comproprietario e non avevo potere decisionale; non mi interessai quindi alla faccenda. È assai probabile che scelsero di non denunciare i lavori perché avevano appena sborsato fior di milioni per comprare la casa ed erano rimasti a corto di soldi, oppure perché le finestre del garage risultavano troppo piccole per un abitazione e la modifica non sarebbe stata accettata.
Mamma morì nel 2005, papà nel 2014. Alla morte di papà feci le carte per la successione e nel giro di qualche mese ereditai la struttura.

Siccome la casa è molto grande, nel 2019 mi venne l’idea di adibirla a Bed & Breakfast. Anche in questa occasione feci tutte le trafile necessarie per essere in regola con la legge. Fra le pratiche da presentare al SUAP c’era anche la "Planimetria della Casa" con relative misure. Non avevo questa planimetria e dovetti crearla con un programma apposito. Col metro flessibile presi le misure di tutte le stanze e le riportai nel programma. Ottenuta la planimetria, la trasmisi al SUAP. I tecnici preposti ne presero visione e non dissero nulla, nonostante le modifiche apportate fossero ben visibili: la mia planimetria illustrava infatti la casa allo stato attuale, non allo stato originario.

Dalla somma dei metri quadrati risultò che l’intero appartamento è di Mq 188.

A dicembre dell'anno scorso (2020) mi arriva la TARI da pagare. Sulle loro carte si leggevano Mq 241, anziché i 188 effettivi rilevati da me. Mandai subito una e-mail di protesta all’ufficio TARI per contestare le misure in loro possesso e come prova allegai la mia planimetria... E questo fu il mio grande errore! Senza rendermene conto mi auto-accusai! Videro che le misure effettive erano inferiori, ma videro anche la modifica. Hanno quindi avviato un protocollo coinvolgendo l’Ufficio Tributi del Comune di XXX e l’Agenzia del Territorio di YYY, chiedendomi di provvedere entro 90 giorni alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale (il termine scade il 14 febbraio 2021). Un mio tecnico di fiducia mi ha detto che la sanatoria, fra spese e oneri professionali connessi, mi verrà a costare sui 15.000 euro!!!


IN CONCLUSIONE

È pur vero che questo tipo di debiti vengono ereditati, ma è altrettanto vero che i debiti verso la pubblica amministrazione vanno in prescrizione dopo 10 anni (5 anni in alcuni casi). Il debito venne contratto nel 1984 ed il diritto di credito nacque in quel preciso momento, cioè 37 anni fa (Art. 2935 c.c.).

In sostanza, si tratta di stabilire se la decorrenza della prescrizione inizia dal giorno in cui il diritto poteva essere fatto valere (1984), oppure dal giorno in cui la pubblica amministrazione ne è venuta a conoscenza (dicembre 2020).

Attendo risposta e suggerimenti dalla S.V.

Cordialmente”
Consulenza legale i 05/02/2021
Il presente parere si limiterà a prendere in considerazione il mancato aggiornamento delle planimetrie catastali, dato che sembra essere questo il particolare aspetto sul quale si concentra il quesito e che non è noto se i lavori edilizi eseguiti nel 1984 siano provvisti o meno di apposito titolo abilitativo edilizio.

Tanto premesso, si osserva che in materia di violazione delle norme tributarie, l’art. 20, D.Lgs n. 472/1997 prevede in generale che l’atto di contestazione ovvero l’atto di irrogazione delle sanzioni amministrative, debbano essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso temine previsto per l’accertamento dei singoli tributi.

Per quanto riguarda gli obblighi di natura catastale, si rileva che il Comune pare aver agito ai sensi dell’art. 1, comma 336, L. n. 311/2004, secondo cui l’Ente, constatata la presenza di immobili non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiede ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione dei necessari aggiornamenti.
La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio.
In caso di mancata ottemperanza entro 90 giorni, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono d’ufficio, con oneri a carico dell'interessato.
La stessa norma, inoltre, stabilisce l’applicazione delle sanzioni previste per le violazioni dell'art. 28, R.D. n. 652/1939, convertito in L. n. 1249/1939, che impone di trasmettere la dichiarazione al catasto entro trenta giorni dal momento in cui l’immobile è divenuto abitabile o servibile all'uso cui è destinato, ossia convenzionalmente dalla data di ultimazione dei lavori.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite nel quesito, le sanzioni per la mancata presentazione della denuncia catastale dovrebbero essere teoricamente prescritte, essendo già trascorso il termine quinquennale di cui all’art. 20, D.Lgs n. 472/1997.
È, comunque, opportuno provvedere spontaneamente a presentare l’aggiornamento richiesto dal Comune entro il termine di 90 giorni già concesso, posto che in mancanza vi provvederà comunque d’ufficio la P.A. a spese dell’attuale proprietario.

Infine, vale la pena precisare che, qualora i lavori, oltre a non essere stati comunicati al catasto, siano anche abusivi sotto l’aspetto edilizio-urbanistico, il Comune mantiene il potere irrogare le relative sanzioni (che sono indipendenti da quelle connesse a eventuali irregolarità di tipo catastale) nonostante le opere siano state realizzate molti anni fa.
Quanto sopra costituisce un principio costantemente affermato dalla giurisprudenza in materia, che infatti definisce il potere di repressione di tali abusi come imprescrittibile.
Peraltro, se nel caso di specie fosse necessario pure ottenere una sanatoria di tipo edilizio, si spiegherebbero in parte i costi già preventivati dal tecnico di fiducia.