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Articolo 48 bis Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602)

[Aggiornato al 22/02/2024]

Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni

Dispositivo dell'art. 48 bis Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto nonché ai risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018(1).

2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito(2).

Note

(1) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 36, comma 2-undecies del D.L. 30 aprile 2019, n. 34.
(2) Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto (con l'art. 153, comma 1) che "Nel periodo di sospensione di cui all'articolo 68, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 non si applicano le disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento previsto dall'articolo 72-bis, del medesimo decreto restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario".

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Consulenze legali
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Anonimo chiede
sabato 19/08/2023
“Ho ricevuto un pignoramento presso terzi art 48 bis da Agenzia entrate Riscossione notificato il 1/8/2023 senza nessuna comunicazione preventiva per una cartella irpef 2018 di 33.700. Aspettavo uno sgravio che è arrivato il 16/8/2023 ora la cartella è di 27.000. Hanno pignorato un credito Gse che deriva da produzione di energia elettrica da fotovoltaico di circa 5700 euro (loro dicono ma non credo ci sia questo credito). Ho mandato subito una pec dando disponibilità a pagare dopo che volevo pagare mi hanno detto che non potevo più. Vorrei sapere come funziona questa procedura e le varie tempistiche. Sono amministratore di una Srl che fa gare d'appalto ci possono essere problemi?
Grazie”
Consulenza legale i 25/08/2023
Le disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni sono dettate dall’art. 48 bis del
Dpr 602/1973, in base al quale le Pubblica Amministrazione e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 5mila euro (il precedente limite era di 10mila euro), verificano, anche telematicamente, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, per l’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Le relative disposizioni di attuazione sono state dettate dal decreto MEF del 18 gennaio 2008.
Accertata la sussistenza di debiti l’Agente della Riscossione pignora direttamente le somme di cui è creditore presso il terzo debitore che avrebbe dovuto erogare le somme a favore del soggetto richiedente.
In effetti, l’[[art. 72bis]] del d.P.R. n. 602 del 1973 disciplina il pignoramento “diretto” di crediti verso terzi, mezzo di recupero del credito che può essere impiegato dall’agente della riscossione in alternativa al pignoramento presso terzi ex art. 543 e ss. del c.p.c.
La norma speciale prevede che – salvo che per i crediti pensionistici – l’agente della riscossione possa impartire al terzo debitor debitoris l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente all’agente stesso fino a concorrenza del credito per cui si procede:
a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.”.
La stessa disposizione prevede che, se l’ordine di pagamento rimane inevaso, debbano applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 72, comma 2, del medesimo d.P.R. n. 602 del 1973 (“Nel caso di inottemperanza all’ordine di pagamento si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile.”) e, cioè, che si debba procedere col “tradizionale” pignoramento presso terzi, mediante citazione del debitore e del terzo pignorato a comparire innanzi al giudice dell’esecuzione.
E’ dunque normale che il credito GSE sia stato oggetto di pignoramento.

Quanto al secondo quesito relativo alla possibilità di avere problemi con le PPAA in eventuali gare d’appalto, occorre fare una netta distinzione tra l’amministratore e la società da esso rappresentata. Benché l’amministratore sia anche legale rappresentante della società, trattasi comunque si soggetti giuridicamente distinti: la società è un soggetto giuridico e l’amministratore è un soggetto giuridico distinto. Le vicende debitorie personali dell’uno non incidono e non gravano sulla società. Conseguentemente, alla luce della nuova normativa sui contratti pubblici, costituisce causa di esclusione della società dalla gara d’appalto ed eventuale motivo di revoca dell’aggiudicazione esclusivamente il debito definitivamente accertato della società - e non del suo legale rappresentante - nei confronti dell’erario, ove tale debito sia superiore al 10% del valore dell’appalto e comunque non inferiore a 35.000,00 euro.
In effetti, l’art. 95 del Dlg 31 marzo 2023, n. 36 relativo alle cause di esclusione non automatica prevede che
“1. La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti:
a) sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 ;
b) che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all’articolo 16 non diversamente risolvibile;
c) sussistere una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
d) sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;
e) che l’offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All’articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi.

2. La stazione appaltante esclude altresì un operatore economico qualora ritenga, sulla base di qualunque mezzo di prova adeguato, che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nellAllegato II.10. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell’appalto. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta, oppure nel caso in cui l’operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.”

Il successivo allegato II all’art. 10 a sua volta stabilisce che
Art. 1. Oggetto
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articoli 94, comma 6, del codice, costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.
2. In relazione agli articoli 94, comma 6 e 95, comma 2, si considera mezzo di prova, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, il documento unico di regolarità contributiva acquisito d'ufficio dalle stazioni appaltanti presso gli istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente.
Art. 2. Ambito di applicazione
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 95, comma 2, del codice, si considera violazione l’inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse derivanti dalla:
a) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici;
b) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di liquidazione degli uffici;
c) notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 3. Soglia di gravità
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art 95, comma 2, del codice, la violazione si considera grave quando comporta l'inottemperanza a un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10 per cento del valore dell'appalto. Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l'operatore economico concorre. In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico. In ogni caso, l'importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del DURC, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.
Art. 4.
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 95, comma 2, del codice, la violazione grave di cui all'articolo 3, comma 1, del presente allegato si considera non definitivamente accertata, e pertanto valutabile dalla stazione appaltante per l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all'obbligo di pagamento e l'atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati.
2. Le violazioni di cui al comma 1 non rilevano ai fini dell'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto se in relazione alle stesse è intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all'operatore economico non passata in giudicato, sino all'eventuale riforma della stessa o sino a che la violazione risulti definitivamente accertata, ovvero se sono stati adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa.”
In sostanza, il debito erariale del legale rappresentante della società non può pregiudicare la partecipazione della società rappresentata in eventuali gare d’appalto pubbliche.



M. Z. chiede
mercoledì 23/11/2022 - Abruzzo
“Vorrei sapere se la verifica art 48 bis DPR 602/73 si applica su un pagamento di un lodo arbitrale che ha visto soccombente il comune al pagamento di € 320.000,00 più interessi legali per un risarcimento danno NON causato da obbligazione privatistica, appalto, contratto di fornitura e servizi, ma esclusivamente un rapporto civilistico, tra l'altro la stessa sentenza pur esecutiva è stata appellata alla corte di Appello.
ringrazio per la celere risposta.”
Consulenza legale i 30/11/2022
L’art. 48-bis del DPR 602/73 stabilisce che “le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente […]”.
A tal proposito la Circolare MEF 22/2008 ha chiarito il presupposto oggettivo per cui si ritiene che “pagamento” si riferisca elettivamente all’adempimento di un obbligo contrattuale e, comunque, non possa che avere natura privatistica.
La Circolare MEF 13/2018 ha ribadito che l’obbligazione di pagamento da assoggettare alla verifica può derivare da contratto ovvero da fatto illecito o da ogni altro o fatto idoneo a produrla in conformità all’ordinamento giuridico.
Inoltre, sempre la Circolare del 2008 ha specificato che non sono oggetto di verifica ex art. 48-bis i pagamenti relativi a:
  • versamento di tributi o contributi assistenziali e previdenziali;
  • rimborsi di spese sanitarie relative a cure rivolte alla persona;
  • corresponsione di indennità connesse allo stato di salute della persona;
  • pagamento di spese concernenti esigenze di difesa nazionale o operazioni di peacekeeping;
  • pagamento di spese concernenti interventi di ordine pubblico o per fronteggiare situazioni di calamità;
  • pagamenti a titolo di assegno alimentare;
  • sussidi e provvidenze per maternità, malattie e sostentamento;
  • indennità per inabilità temporanea al lavoro;
  • finanziamenti di progetti aventi scopi umanitari.
La voce indicata nel quesito si ritiene posso essere soggetta a verifica, essendo riconducibile alla nozione di pagamento e non ricompresa tra i pagamenti esclusi.

A. P. chiede
mercoledì 14/09/2022 - Lombardia
“Una Società ha ricevuto una cartella esattoriale ed stata correttamente rateizzata entro i 60 giorni dalla notifica.
Il provvedimento di accoglimento è stato ricevuto entro i 60 giorni e, sempre entro tale data, è stata pagata la prima ratadella rateazione.
Ora risulta in regola con tutti i pagamenti delle rate alle relative scadenze.
La Società deve ora ricevere dei pagamenti da una PA per canoni di locazione.
Ai fini del 48 bis del 602/73, in sede di verifica da parte della PA prima di effettuare il pagamento alla Società, il fatto che la cartella sia stata rateizzata e il pagamento delle rate sia regolare determina lo status di "non inadempiente" e, quindi, la PA procederà al pagamento di quanto dovuto.
In generale, se la cartella risulta rateizzata non viene considerata ai fini del 48-bis (come se tale cartella non esistesse ai fini della verifica) e quindi non determina alcun blocco del pagamento da parte della PA. L'ADER, in questo caso, darà esito favorevole alla verifica e la PA procederà al pagamento.
grazie”
Consulenza legale i 22/09/2022
L’art. 48 bis del DPR 602/73 stabilisce che la pubblica amministrazione prima di effettuare pagamenti di importi superiori a euro 5.000 debba verificare “se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo”. Qualora il beneficiario, dai controlli effettuati, risulti avere delle somme iscritte a ruolo, la pubblica amministrazione ha il dovere di segnalare la circostanza all’agente di riscossione e sospendere il pagamento.

Sempre al comma 1, il predetto articolo specifica tuttavia che “la presente disposizione non si applica alle aziende o società […] che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto”. L’articolo 19 richiamato fa riferimento alle dilazioni di pagamento concesse dall’agente della riscossione.
Pertanto nel caso in esame è corretto ritenere che la società potrà incassare dalla pubblica amministrazione l’importo di sua competenza nonostante la stessa abbia ricevuto una cartella esattoriale, purchè quest’ultima sia stata rateizzata nei termini previsti e la società sia in regola con tutti i pagamenti delle diverse rate. Il debitore non può cioè essere ritenuto inadempiente se ha ottenuto la dilazione delle somme iscritte a ruolo.

Si specifica che l’inadempienza dovrebbe "riemergere” qualora il contribuente decada del beneficio della dilazione, e questo nel sistema attuale si verifica ad esempio se il contribuente omette di pagare alcune rate del piano anche non consecutive (il numero di rate omesse che portano alla decadenza della rateazione dipende dal momento in cui la stessa è stata concessa).

Anonimo chiede
giovedì 13/01/2022 - Puglia
“Il sig. X ottiene sentenza di condanna del Ministero ai sensi della Legge Pinto.
Il sig. X non ricevendo il pagamento si rivolge al TAR ed ottiene a suo favore sentenza di ottemperanza.
Il Ministero sospende il pagamento dell'indennizzo, in data 30.04.2020, poiché superiore a euro 5000,00 (ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/73) ma l'agente della riscossione non notifica entro 60 giorni (art. 3 comma VI D.M. 18 gennaio 2008, n. 40) da calcolarsi dal 30.04.2020, l'atto di pignoramento ai sensi dell'articolo 72-bis del citato DPR n. 602/73.
Il sig. X dopo molto tempo, in data 29.11.2021, deposita reclamo al TAR per obbligare il Ministero a pagare e il Ministero in data 11.10.2021, inspiegabilmente per la seconda volta, informa il ricorrente di aver sospeso il pagamento ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/73.
A seguito di udienza su reclamo (depositato il 29.11.2021) l'avvocatura chiede un rinvio, poi concesso dal TAR, per meglio articolare la vicenda visto la seconda sospensione del pagamento da parte del Ministero.
Domanda: il sig. X, alla luce di quanto precede, può ottenere il pagamento dell’indennizzo visto che l’agente della riscossione non ha notificato l’atto di pignoramento nei termini (entro 60 giorni da calcolarsi dal 30.04.2020)?”
Consulenza legale i 20/01/2022
L’art. 48 bis, D.P.R. n. 602/1973, impone alle Pubbliche Amministrazioni, prima di effettuare a qualunque titolo (compreso il risarcimento del danno da ritardo giudiziario) il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, di verificare se il beneficiario sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
In caso affermativo, la P.A. sospende il versamento e segnala la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Le disposizione di attuazione di tale norma sono contenute nel D.M. n. 40/2008, che fornisce anche la risposta al presente quesito.
L’articolo 3 del citato Decreto, infatti, stabilisce che “Decorso il termine di cui al comma 4 senza che il competente agente della riscossione abbia notificato, ai sensi dell' articolo 72 bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, l'ordine di versamento di somme per l'importo di cui al comma 3, il soggetto pubblico procede al pagamento delle somme spettanti al beneficiario”.
Ma soprattutto, nel caso specifico rileva l’art. 153, D.L. n. 34/2020, convertito in L. n. 77/2020, aveva disposto la sospensione delle cosiddette “verifiche 48 bis” per il periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 a causa dell’emergenza sanitaria, sancendo inoltre l’inefficacia di quelle antecedenti per le quali l'agente della riscossione non avesse ancora notificato l'ordine di versamento previsto dall'articolo 72 bis cit..

Sarebbe dunque opportuno far presente tali profili al Collegio (con memoria o in udienza), sottolineando che la prima sospensione non era giustificata e che il Ministero avrebbe dovuto procedere già allora al pagamento, considerato che si cadeva proprio all’interno del lasso di tempo considerato dal cd. Decreto Rilancio.

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