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Articolo 3 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602)

[Aggiornato al 22/02/2024]

Riscossione mediante versamenti diretti

Dispositivo dell'art. 3 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

Sono riscosse mediante versamento diretto alla esattoria:

  1. 1) le ritenute alla fonte effettuate, a norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte di soggetti diversi da quelli indicati nel primo comma dell'art. 29 del predetto decreto e da quelli di cui al successivo comma del presente articolo;
  2. [2) gli acconti dovuti ai sensi dell'art. 4 per l'imposta sul reddito delle persone fisiche;](1)
  3. 3) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonché l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 16 bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dovute in base alla dichiarazione annuale;
  4. [4) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all'art. 26, commi primo e secondo, e all'art. 30 del decreto indicato al n. 1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti;] (2)
  5. 5) le ritenute alla fonte sui dividendi a norma degli articoli 27 e 73 del decreto indicato al n. 1);
  6. 6) l'imposta locale sui redditi dovuta, in base alla dichiarazione annuale dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che si avvalgono della facoltà di approvare il bilancio, a norma di leggi speciali, oltre sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.

Sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato:

  1. a) le ritenute operate dalle amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale a norma dell'art. 29, commi quarto e quinto, del decreto indicato al primo comma, n. 1);
  2. b) le ritenute operate ai sensi del comma 4 dell'articolo 27 del decreto indicato al primo comma, numero 1);
  3. c) l'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base alla dichiarazione annuale, nonché l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 16 bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ad esclusione dell'imposta applicabile sui redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16 del medesimo decreto;
  4. d) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all'articolo 26, primo comma, del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti;
  5. e) le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti;
  6. f) le ritenute sui redditi di cui all'articolo 26, commi 3, 3-bis e 5, del decreto indicato nel numero 1, ivi compresa la somma dovuta in caso di anticipato rimborso di obbligazioni e titoli similari.
  7. g) le ritenute alla fonte sui premi di cui all'articolo 30 del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti;
  8. h) le ritenute alla fonte operate dalle aziende di credito e dagli istituti di credito a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546;
  9. h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.

Note

(1) Numero soppresso dal D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920.
(2) Numero soppresso dall'art. 1-bis, D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 1981, n. 692.

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