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Articolo 232 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Dispositivo dell'art. 232 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

L'annotazione del vincolo dotale e della comunione dei beni tra coniugi prevista dall'art. 19, lett. c), della legge sui libri fondiari o l'omissione dell'annotazione medesima produce dal giorno dell'entrata in vigore del codice gli effetti da questo stabiliti.

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