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Articolo 198 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318)

[Aggiornato al 28/02/2023]

Dispositivo dell'art. 198 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

I patti di non concorrenza previsti dall'art. 2125 del codice, che al giorno dell'entrata in vigore del codice devono ancora durare per un periodo superiore a quello stabilito nell'articolo stesso, sono efficaci per il periodo previsto nella detta disposizione a decorrere dalla data predetta.

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