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Articolo 153 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318)

[Aggiornato al 28/02/2023]

Dispositivo dell'art. 153 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

La disposizione dell'art. 1023 del codice si applica anche ai diritti di uso e di abitazione costituiti prima del 28 ottobre 1941.

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