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Articolo 124 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318)

[Aggiornato al 28/02/2023]
[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 124 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Articolo abrogato dall’art. 106, comma 1, lett. b), D.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154

[La disposizione dell'articolo 286 del codice è applicabile anche per la legittimazione dei figli naturali, i cui genitori sono morti prima dell'1 luglio 1939.]

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