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Articolo 109 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318)

[Aggiornato al 27/03/2024]
[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 109 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Articolo abrogato dal D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

[Per le società per azioni soggette al R.D.L. 25 ottobre 1941, n. 1148 e per la durata di tale decreto, non si applicano le disposizioni del libro V del codice relative alle azioni al portatore.]

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