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Articolo 6 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Dispositivo dell'art. 6 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

L'acquisto di beni immobili in seguito a subastazione effettuata a carico di un debitore della persona giuridica non č soggetto alla necessitā dell'autorizzazione. Tuttavia entro trenta giorni dall'acquisto i rappresentanti della persona giuridica devono darne comunicazione al prefetto.

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