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Articolo 51 bis Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318)

[Aggiornato al 08/10/2025]

Dispositivo dell'art. 51 bis Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

I provvedimenti previsti negli articoli 485, primo comma, 508, primo comma, 509, primo comma, 517, secondo comma, 528, primo comma, 529, 530, primo comma, 620, secondo e sesto comma, 621, primo comma, 730, primo comma, e 736, secondo comma, del codice sono adottati dal tribunale in composizione monocratica(1).

Note

(1) Il D. Lgs 13 luglio 2017, n. 116 concernente "Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57", con l'art. 27 ha disposto che le parole le parole: «620, secondo e sesto comma, 621, primo comma,», nonché le parole: «e 736, secondo comma,» siano soppresse, con decorrenza dal 31 ottobre 2021. Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148, ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che le modifiche di cui al comma 1 del presente articolo entrano in vigore il 31 ottobre 2026.

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