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Articolo 39 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318)

[Aggiornato al 27/03/2024]
[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 39 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Articolo abrogato dall'art. 11, L. 9 gennaio 2004, n. 6,

[L'omologazione prevista negli articoli 406 e 412 del codice è di competenza del tribunale per i minorenni.]

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