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Articolo 29 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318)

[Aggiornato al 28/02/2023]
[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 29 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Articolo abrogato dall'art. 11, D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

[Il registro e i documenti relativi possono essere esaminati da chiunque ne fa richiesta.

La cancelleria deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono richiesti.]

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