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Articolo 246 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Questioni pregiudiziali

Dispositivo dell'art. 246 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. Per la risoluzione delle questioni pregiudiziali si osservano le disposizione del codice nonché quelle delle leggi vigenti. Se è stata disposta la sospensione del processo e questa non è più consentita, la relativa ordinanza è revocata.

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