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Articolo 237 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Eliminazione di iscrizioni dal casellario giudiziale

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 237 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313

[1. Sono eliminate dal casellario giudiziale le iscrizioni non previste dal codice e dalle relative disposizioni di attuazione.

Per le iscrizioni concernenti i reati di competenza del tribunale per i minorenni si osserva quanto stabilito nel decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448 e nelle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie.]

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