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Articolo 232 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Corrispondenza tra sentenza istruttoria, sentenza di non luogo a procedere e provvedimento di archiviazione

Dispositivo dell'art. 232 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. Le sentenze istruttorie di non doversi procedere emesse a norma del codice abrogato sono equiparate, nei corrispondenti casi, ai provvedimenti di archiviazione per mancanza di una condizione di procedibilitą o per essere ignoto l'autore del reato ovvero alle sentenze di non luogo a procedere previste dal codice.

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