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Articolo 206 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Regolamento ministeriale

Dispositivo dell'art. 206 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. Con decreto del ministro di grazia e giustizia sono adottate le disposizioni regolamentari che concernono:

  1. a) la tenuta, anche in forma automatizzata, dei registri e degli altri strumenti di registrazione in materia penale;
  2. b) le modalità di formazione e di tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari penali;
  3. c) le altre attività necessarie per l'attuazione del codice non disciplinate dal presente decreto.

2. Il decreto previsto dal comma 1 e quello previsto dall'articolo 199 sono emanati entro il 30 settembre 1989; all'uopo il Consiglio di Stato deve pronunziarsi entro quindici giorni dalla richiesta del parere.

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