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Articolo 203 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Comunicazioni al ministro di grazia e giustizia in merito alla estradizione

Dispositivo dell'art. 203 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. La cancelleria comunica senza ritardo al ministro di grazia e giustizia l'avvenuta scadenza del termine per l'impugnazione della sentenza della corte di appello o l'avvenuto deposito della sentenza della corte di cassazione. Trasmette, inoltre, al ministro di grazia e giustizia copia della sentenza della corte di appello non pił soggetta a impugnazione ovvero copia della sentenza della corte di cassazione.

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