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Articolo 163 ter Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Presentazione dell'atto di impugnazione presso la sezione distaccata

Dispositivo dell'art. 163 ter Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. Nei casi previsti dagli articoli 461 comma 1 e 582 comma 2 del codice, le dichiarazioni e le impugnazioni possono essere presentate anche nella cancelleria della sezione distaccata del tribunale.

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