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Articolo 141 bis Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Avviso del pubblico ministero per la richiesta di ammissione alla messa alla prova. Proposta di messa alla prova formulata dal pubblico ministero.

Dispositivo dell'art. 141 bis Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. Il pubblico ministero, anche prima di esercitare l'azione penale, può avvisare l'interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha la facoltà di chiedere di essere ammesso alla prova, ai sensi dell'articolo 168 bis del codice penale, e che l'esito positivo della prova estingue il reato.

1-bis. Il pubblico ministero può formulare la proposta di sospensione del procedimento con messa alla prova, prevista dall'articolo 464 ter 1 del codice, in occasione della notifica dell'avviso previsto dall'articolo 415 bis del codice(1).

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


(Avviso del pubblico ministero per la richiesta di ammissione alla messa alla prova)
(Avviso del pubblico ministero per la richiesta di ammissione alla messa alla prova. Proposta di messa alla prova formulata dal pubblico ministero)
[omissis]
1-bis. Il pubblico ministero può formulare la proposta di sospensione del procedimento con messa alla prova, prevista dall’articolo 464-ter.1 del codice, in occasione della notifica dell’avviso previsto dall’articolo 415-bis del codice.

__________________

(1) Comma inserito dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

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