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Articolo 110 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Richiesta dei certificati

Dispositivo dell'art. 110 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. Non appena il nome della persona alla quale il reato è attribuito è stato iscritto nel registro indicato nell'articolo 335 del codice, la segreteria richiede:

  1. a) i certificati anagrafici;
  2. b) il certificato previsto dall'articolo 688 del codice;
  3. c) il certificato del casellario dei carichi pendenti;
  4. c-bis) il certificato del casellario giudiziale europeo.

1-bis. Quando la persona alla quale il reato è attribuito è un apolide, una persona della quale è ignota la cittadinanza, un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea, la segreteria acquisisce altresì, ove necessario, una copia del cartellino fotodattiloscopico e provvede, in ogni caso, ad annotare il codice univoco identificativo della persona nel registro di cui all'articolo 335 del codice(2).

2. [Fino alla entrata in funzione di un servizio centralizzato informatico, i certificati delle iscrizioni indicate nel comma 1 lettera c) sono acquisiti secondo le disposizioni del pubblico ministero.](1)

Note

(1) Comma abrogato dal D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.
(2) Tale comma è stato introdotto dall'art. 2, comma 10, della L. 27 settembre 2021, n. 134 .

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