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Articolo 74 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Consulenza o Perizia nummaria

Dispositivo dell'art. 74 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. Nei procedimenti per la falsificazione di biglietti di banca o di monete metalliche č nominato consulente o perito rispettivamente un tecnico della direzione generale della Banca d'Italia o un tecnico della direzione generale del tesoro.

2. Se l'autoritā giudiziaria che ha disposto la perizia non ha sede in Roma, puō richiedere per il relativo espletamento il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma. A tal fine l'autoritā rogante pronuncia ordinanza con la quale formula i quesiti, indica le parti e i difensori da convocare e trasmette gli atti, anche in copia, il corpo del reato e i documenti occorrenti per l'espletamento della perizia. Il giudice per le indagini preliminari provvede nelle forme previste per l'incidente probatorio.

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