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Articolo 67 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Albo dei periti presso il tribunale

Dispositivo dell'art. 67 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. Presso ogni tribunale è istituito un albo dei periti, diviso in categorie.

2. Nell'albo sono sempre previste le categorie di esperti in medicina legale, psichiatria, contabilità, ingegneria e relative specialità, infortunistica del traffico e della circolazione stradale, balistica, chimica, analisi e comparazione della grafia, trascrizione, interpretariato e traduzione(1).

3. Quando il giudice nomina come perito un esperto non iscritto negli albi, designa, se possibile, una persona che svolge la propria attività professionale presso un ente pubblico.

4. Nel caso previsto dal comma 3, il giudice indica specificamente nell'ordinanza di nomina le ragioni della scelta.

5. In ogni caso il giudice evita di designare quale perito le persone che svolgano o abbiano svolto attività di consulenti di parte in procedimenti collegati a norma dell'articolo 371 comma 2 del codice.

5-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono stabilite le ulteriori categorie dell'albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria(1).

Note

(1) Il presente articolo è stato modificato dall'art. 22, comma 5 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, che ha disposto, con la lettera a), la modifica del comma 2, e dall'art. 22, comma 5, lettera b) del medesimo D.L. 2 marzo 2024, n. 19, che ha disposto l'introduzione del comma 5-bis.

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