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Articolo 217 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368)

[Aggiornato al 22/04/2023]

Riassunzione davanti al giudice di rinvio

Dispositivo dell'art. 217 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Le disposizioni degli articoli 197 e 198 si applicano anche alla riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio.

Al procedimento si applicano le disposizioni del codice.

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