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Articolo 208 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368)

[Aggiornato al 22/04/2023]

Decadenza dall'impugnazione

Dispositivo dell'art. 208 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Alle sentenze che sono già pubblicate nel giorno in cui entra in vigore il codice si applica la disposizione dell'articolo 327 dello stesso, ma il termine di un anno decorre dal giorno dell'entrata in vigore del codice.

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