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Articolo 68 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Istanza di conciliazione

Dispositivo dell'art. 68 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

L'istanza di conciliazione in sede non contenziosa può essere proposta al conciliatore con ricorso o verbalmente.

Se l'istanza è proposta con ricorso, il conciliatore fa invitare dal cancelliere le parti a comparire davanti a lui in un giorno e in un'ora determinati per cercare di conciliarle.

Se è proposta verbalmente, il conciliatore redige di essa processo verbale e dà la disposizione di cui al comma precedente.

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