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Articolo 48 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Avviso al destinatario della notificazione

Dispositivo dell'art. 48 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

L'avviso prescritto nell'articolo 140 del codice deve contenere:

  1. 1) il nome della persona che ha chiesto la notificazione e del destinatario;
  2. 2) l'indicazione della natura dell'atto notificato;
  3. 3) l'indicazione del giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire con la data o il termine di comparizione;
  4. 4) la data e la firma dell'ufficiale giudiziario.

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Consulenze legali
relative all'articolo 48 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

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Cliente chiede
mercoledģ 16/09/2026
“Caso in cui l’avviso di ricevimento della raccomandata CAD (Comunicazione di avvenuto deposito) relativa ad un atto di citazione introduttivo di una causa di primo grado (Comunicazione asseritamente immessa nella cassetta della corrispondenza della casa di abitazione del destinatario, in sua precaria assenza), non porta la data in cui l’agente postale avrebbe provveduto all’accesso ed al successivo incombente, sicché il destinatario dell'atto (che nega di aver ricevuto non solo la Comunicazione di avvenuto deposito, ma anche l’atto giudiziario precedentemente notificato), non sarebbe in grado di accertare se e quando, a causa della sua precaria assenza, era stato proceduto all’immissione della Comunicazione stessa nella sua cassetta della posta. Ci si domanda se ciò integra un vizio del procedimento notificatorio (nullità o inesistenza della notifica).”
Consulenza legale i 01/10/2026
Dalla verifica dell’avviso di ricevimento della notifica - eseguita in proprio a mezzo posta da parte dell’avvocato - e della comunicazione di avvenuto deposito (CAD), risulta evidente che la notifica è perfettamente valida.

Infatti, sulla cartolina della ricevuta di ritorno della notifica il postino ha correttamente indicato che non è stato possibile consegnare personalmente la notifica per temporanea assenza del destinatario.
Ha così inviato comunicazione di avvenuto deposito mediante raccomandata, con numero specificatamente indicato e con la data in cui è stata mandata.
Nella parte riservata al ritiro risulta, poi, che il destinatario non abbia ritirato l’atto entro 10 giorni dall’invio della comunicazione di avvenuto deposito e, quindi, che la notifica si è perfezionata ai sensi dell’art. 8 L. 890/1982.
L’avviso di ricevimento di raccomandata CAD riporta il nome e l’indirizzo del destinatario, l’indicazione che la raccomandata è stata immessa nella casella postale, la firma dell’addetto postino oltre che il timbro delle Poste.

Al fine della prova del perfezionamento della notifica, la giurisprudenza ha ritenuto necessario che, insieme all’avviso di ricevimento dell’atto da notificare, sia prodotto anche l’avviso di ricevimento della raccomandata di comunicazione di avvenuto deposito, su cui deve risultare l’annotazione dell’agente postale sulla presenza o meno di persone atte a ricevere la comunicazione (Cass. civ. n. 9806/2022).
Quello che rileva, per il perfezionamento della notifica per compiuta giacenza, è la data in cui è stata inviata la raccomandata CAD, non la data in cui il destinatario ha ricevuto detta raccomandata, come previsto dall’art. 8 L. 890/1982.
Inoltre, la stessa giurisprudenza ha stabilito che “occorre dunque avere prova (non già della consegna ma) del fatto che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario e tale prova è raggiunta a mezzo della produzione dell'avviso di ricevimento, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo” (Cass. civ. n. 9806/2022).
Poiché tutti gli elementi necessari sono presenti, si ritiene che la notifica sia perfettamente valida.

Un’eventuale irregolarità della notifica potrebbe sussistere nel caso in cui il destinatario dimostrasse che la comunicazione di avvenuto deposito ricevuta non contenga i dati necessari e cioè: l’indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo difensore, dell’ufficiale giudiziario e del numero di registro cronologico, della data del deposito e dell’indirizzo del punto di deposito, oltre all’invito al ritiro entro 6 mesi e con l'avvertimento che la notifica si perfezionerà per compiuta giacenza decorsi 10 giorni dall’invio della raccomandata di comunicazione di avvenuto deposito (Cass. civ. n. 25140/2020).