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Articolo 41 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Deposito delle somme ricevute dal cancelliere

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 41 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Articolo abrogato dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

[Per provvedere alle spese e ai rimborsi il cancelliere può trattenere presso di sé non più di un quarto della somma complessiva risultante dai depositi eseguiti dalle parti a norma dell'articolo 38, detratte le erogazioni fatte; gli altri tre quarti debbono essere da lui depositati in un unico conto corrente postale intestato alla cancelleria.]

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