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Articolo 31 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Registri di cancelleria della corte d'appello

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 31 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Articolo abrogato dalla L. 2 dicembre 1991, n. 399.

[Il cancelliere della corte d'appello deve tenere i registri previsti nei numeri 1 a 7 e 10 a 16 dell'articolo precedente.

Tutti i registri prima di essere posti in uso debbono essere numerati e vidimati in ogni mezzo foglio dal primo presidente della corte d'appello o da un consigliere da lui delegato, tranne quelli indicati nei numeri 12 e 13 che debbono essere numerati e vidimati dal procuratore generale del Re Imperatore o da un sostituto procuratore generale da lui delegato. Deve essere notato in tutte lettere nell'ultimo il numero dei mezzi fogli di cui č composto il registro.]

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