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Articolo 16 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Domande d'iscrizione

Dispositivo dell'art. 16 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Coloro che aspirano all'iscrizione nell'albo debbono farne domanda al presidente del tribunale.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

  1. 1) estratto dell'atto di nascita;
  2. 2) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
  3. 3) certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale;
  4. 4) certificato di iscrizione all'associazione professionale;
  5. 5) i titoli e i documenti che l'aspirante crede di esibire per dimostrare la sua speciale capacità tecnica;
  6. 5-bis) gli ulteriori documenti richiesti ai sensi del decreto ministeriale di cui all'articolo 13, quarto comma(1).

La domanda contiene altresì il consenso dell'interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione, prestato in conformità alla normativa dettata in materia di protezione dei dati personali, anche ai fini della pubblicazione di cui agli articoli 23, secondo comma, e 24 bis(2).

Note

(1) Numero aggiunto dall'art. 4, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, c.d. riforma Cartabia ("Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata"). L'art. 35, comma 1 del medesimo D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dall'art. 1, comma 380 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha stabilito che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
(2) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, c.d. riforma Cartabia ("Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata"). Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

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