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Articolo 4 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Albo degli esperti

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 4 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

[Presso ogni corte d'appello è istituito un albo di esperti per la composizione della magistratura del lavoro.

L'albo è diviso in categorie secondo i rami delle attività economiche esercitate nella circoscrizione della corte.]

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