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Articolo 43 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

[Aggiornato al 22/02/2024]

Termine per l'accertamento

Dispositivo dell'art. 43 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

1. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

3. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'Agenzia delle entrate. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte(1)(2)(3).

Note

(1) Il D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, nel modificare l'art. 1, comma 917, lettera a) della L. 27 dicembre 2017, n. 205, che a sua volta modifica l'art. 3 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, ha conseguentemente disposto che "Fermo restando quanto previsto al comma 916, le disposizioni dei commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1º luglio 2018 relative a:
a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il comma 920 si applica dal 1° gennaio 2019".
(2) Il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 ha disposto (con l'art. 1, comma 9) che "In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento ai periodi di imposta fino al 31 dicembre 2015, oggetto dei processi verbali di constatazione di cui al comma 1, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni".
(3) Il D. Lgs. 10 giugno 2020, n. 49 ha disposto (con l'art. 19, comma 2) che "In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, ai fini dell'esecuzione delle decisioni di cui al comma 1, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sono raddoppiati".
Ha inoltre disposto (con l'art. 25, comma 1) che la presente modifica si applica alle istanze di apertura di procedura amichevole presentate a decorrere dal 1° luglio 2019 sulle questioni controverse riguardanti il reddito o il patrimonio, relativi al periodo d'imposta che inizia il 1° gennaio 2018 e ai successivi periodi d'imposta.

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C. N. D. R. chiede
sabato 08/07/2023
“Desidero sapere entro quanto tempo l'Ammistrazione Finanziaria deve rispondere al contribuente che ha fornito motivazioni di non sussistenza di fondamento per somme o documentazione richiesta a seguito di un controllo formale sulla dichiarazione dei redditi.”
Consulenza legale i 14/07/2023
I controlli c.d. formali o anche standardizzati, di cui all'art.art. 36 ter delle disp. accert. imp. redditi, sono verifiche documentali, mediante quali l’Agenzia delle entrate accerta la rispondenza di quanto esposto dal contribuente in sede di dichiarazione annuale con le informazioni in possesso dell’Amministrazione finanziaria.
Si tratta di controlli che hanno lo scopo di individuare errori di natura materiale, desumibili dalla dichiarazione stessa.
Le citate norme, nel disciplinare i poteri e i limiti dell’Amministrazione nell’esercizio di tale attività accertativa, non prevede un termine chiaro entro il quale l’Ufficio, che procede a tale verifica, è tenuto a fornire riscontro al contribuente.
Ciò nondimeno, il termine ultimo da tenere in considerazione entro il quale l’Agenzia può esercitare il proprio potere, con riferimento alla dichiarazione annuale dei redditi, è rappresentato dall’art. art. 43 delle disp. accert. imp. redditi.
Tale norma stabilisce che “gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione”.
Il riportato termine (5 anni dopo il termine per la presentazione della dichiarazione) è la scadenza da tenere in considerazione, perché oltre tale periodo, eventuali errori di calcolo oggetto di controllo e di richiesta documentale da parte dell’Ufficio non possono più essere fatti valere dall’Amministrazione, per intervenuta decadenza dal potere accertativo.
Ciò posto, ipotizzando che il controllo abbia avuto a oggetto il periodo di imposta 2021 (con riferimento al periodo di imposta 2022 i termini per la presentazione della dichiarazione non sono ancora spirati) il termine ultimo a disposizione dell’Amministrazione è il 31 dicembre 2027.