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Articolo 30 quinquies Decreto "Sostegni"

(D.L. 22 marzo 2021, n. 41)

[Aggiornato al 01/01/2024]

Contributo per i concessionari di aree demaniali per le attivitą di pesca e acquacoltura

Dispositivo dell'art. 30 quinquies Decreto "Sostegni"

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese ittiche dall'emergenza da COVID-19 e di favorire il loro rilancio, per l'anno 2021 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro al fine di riconoscere un contributo, nella misura massima stabilita con il decreto di cui al comma 2 e in ogni caso non superiore al canone corrisposto, a favore dei concessionari di aree demaniali marittime concernenti zone di mare territoriale per le attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, ivi incluse quelle per il rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del comma 1 che costituisce tetto di spesa massimo.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.

4. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

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