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Articolo 23 Decreto "Sostegni"

(D.L. 22 marzo 2021, n. 41)

[Aggiornato al 01/01/2024]

Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali

Dispositivo dell'art. 23 Decreto "Sostegni"

1. Al comma 822 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

  1. a) al primo periodo, le parole: «di 500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 450 milioni di euro in favore dei comuni e 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province», sono sostituite dalle parole: «di 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 1.350 milioni di euro in favore dei comuni e 150 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province»;
  2. b) al secondo periodo, le parole: «per 250 milioni di euro in favore dei comuni e per 30 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province», sono sostituite dalle parole: «per 1.150 milioni di euro in favore dei comuni e per 130 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province».

2. Il fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ulteriormente incrementato di 260 milioni di euro per l'anno 2021 a favore delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Il ristoro delle minori entrate è attuato mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2021 secondo gli importi indicati per ciascun ente nella seguente tabella con corrispondente riduzione del Fondo di cui al primo periodo(1):

Regioni e Province autonome Riduzione del concorso alla finanza pubblica a titolo di ristoro della perdita di gettito per l'anno 2021 (in mln di euro)
Valle d'Aosta 6,78
Provincia di Trento 28,67
Provincia di Bolzano 29,88
Friuli-Venezia Giulia 43,45
Sicilia 63,00
Sardegna 88,22
TOTALE 260,00

3. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 1.260 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

3-bis. Al fine di sostenere e accelerare l'attività di concessione dei finanziamenti a sostegno degli investimenti pubblici da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, con particolare riguardo alla redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti relativi a tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, è autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.

Note

(1) Comma modificato dall'art. 57, comma 1 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.

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