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Articolo 21 Decreto "Sostegni"

(D.L. 22 marzo 2021, n. 41)

[Aggiornato al 01/01/2024]

Alberghi sanitari per l'emergenza da COVID-19

Dispositivo dell'art. 21 Decreto "Sostegni"

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 Decreto "Rilancio", convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, sono prorogate per quattro mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.

2. Per l'attuazione del comma 1, è autorizzata, per l'anno 2021, l'ulteriore spesa di 51,6 milioni di euro. A tal fine è conseguentemente incrementato, per l'anno 2021, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per un importo complessivo di 51,6 milioni di euro.

Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020. La ripartizione complessiva della somma di 51,6 milioni di euro è riportata nella seguente tabella. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 51,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

REGIONI Quota d'accesso ANNO 2020 Riparto risorse sulla base della quota di accesso
Piemonte 7,36% 3.800.226
Valle D'Aosta 0,21% 108.383
Lombardia 16,64% 8.588.421
Bolzano 0,86% 442.834
Trento 0,89% 459.360
Veneto 8,14% 4.201.177
Friuli Venezia - Giulia 2,06% 1.065.248
Liguria 2,68% 1.383.277
Emilia Romagna 7,46% 3.848.289
Toscana 6,30% 3.250.291
Umbria 1,49% 768.854
Marche 2,56% 1.322.687
Lazio 9,68% 4.994.037
Abruzzo 2,19% 1.129.938
Molise 0,51% 264.809
Campania 9,30% 4.799.738
Puglia 6,62% 3.416.825
Basilicata 0,93% 482.138
Calabria 3,19% 1.646.304
Sicilia 8,16% 4.211.293
Sardegna 2,74% 1.415.871
TOTALE 100,00% 51.600.000

2-bis. Nel medesimo periodo di cui al comma 1, le strutture alberghiere di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere utilizzate anche quali centri per la vaccinazione contro il SARS-CoV-2, nei limiti delle risorse di cui al comma 2.

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