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Articolo 16 Decreto "Sostegni"

(D.L. 22 marzo 2021, n. 41)

[Aggiornato al 01/01/2024]

Disposizioni in materia di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpI

Dispositivo dell'art. 16 Decreto "Sostegni"

1. Per le «Nuove prestazioni di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)» concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 non è richiesto il possesso del requisito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 121 milioni di euro per l'anno 2021 e in 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

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